Legittimo il licenziamento se motivato da riorganizzazione aziendale ai fini di maggior redditività
- 5 marzo 2017
- opelegis
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La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a dare chiarezza rispetto al tenore letterale dell’articolo 3 della Legge 604/1966. Secondo gli ermellini non è possibile restringere l’ambito di legittimità del recesso da parte del datore di lavoro alle sole ipotesi in cui risulti accertata una crisi d’impresa. Infatti, né la Carta Costituzionale né il diritto dell’Unione impongono una limitazione ex ante delle ragioni sottese alle scelte organizzative riservate all’imprenditore, scelte che, quindi, non possono essere sindacate dal Giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, dovendosi osservare, viceversa, che, se la decisione imprenditoriale di ridurre la dimensione occupazionale dell’azienda ben può essere motivata anche da finalità che prescindano da situazioni sfavorevoli e che perseguano l’obiettivo dell’aumento di redditività dell’impresa. La riorganizzazione aziendale, purtuttavia, deve essere effettiva e deve ricollegarsi causalmente alla ragione dichiarata dall’imprenditore nel provvedimento di licenziamento che deve riferire motivazioni coerenti con ristrutturazione aziendale (Cass. Civ. Lav. n. 4015 del 15 febbraio 2017).