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Impianto di videosorveglianza. Quando serve l’accordo sindacale

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in modo chiaro in punto di installazione degli impianti di videosorveglianza.
Con il provvedimento del 27.01.2021 n. 3255 ha stabilito che l’installazione di un impianto di videosorveglianza, in assenza di accordi sindacali, è legittimo solo laddove ha come unico obiettivo e scopo il controllo del patrimonio aziendale.
Gli ermellini precisano, altresì, come tale installazione si conforma al dettato normativa – anche in assenza dell’intervento sindacale – quando la concreta installazione non è in grado di verificare l’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti.
La configurazione del reato di cui all’art. 4 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) si verifica laddove l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, ancorché installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali, o di autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa del dipendenti, e debba restare necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte lecite degli stessi.
In ragione di quanto sopra si evidenza la volontà dell’autorità giudiziaria di voler garantire tutela al patrimonio aziendale anche nell’ipotesi in cui in modo del tutto occasionale e saltuario venga anche controllata l’attività del lavoratore dipendente.