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Licenziamento per inidoneità al lavoro e Covid 19

La sentenza del 07.01.2021, pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna ha dichiarato la nullità del licenziamento adottato dall’impresa nei confronti di un lavoratore dipendente divenuto inidoneo alla mansione.
Il Giudice del Lavoro ha affermato che anche questa tipologia di licenziamento deve considerarsi sottoposta alla disciplina del divieto di licenziamento correlato con l’emergenza Covid-19.

Sulla base di tale pronunciato è possibile affermare che anche il giustificato motivo oggettivo del licenziamento correlato ad una valutazione medica di inidoneità alla mansione non giustifica il provvedimento espulsivo da parte della datrice di lavoro.

Ai sensi della normativa emergenziale ai datori di lavoro è fatto divieto di effettuare licenziamenti per motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966.

Il focus valutativo consta nel fatto di qualificare o meno l’invalidità sopravvenuta del lavoratore quale ragione economica del licenziamento.

Considerare l’invalidità sopravvenuta del lavoratore quale ragione economica del licenziamento vorrebbe dire restringere l’ambito di applicabilità del blocco dei licenziamenti esclusivamente ai licenziamento dovuti esclusivamente e direttamente in conseguenza della crisi e delle misure restrittive derivanti dalla pandemia.

Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto il licenziamento in oggetto riconducibile alle ipotesi vietate dal blocco dichiarandone la nullità per violazione di norma imperativa, con conseguente reintegrazione e risarcimento del danno.

Al riguardo si segnala come l’art. 46 del Decreto Cura Italia disponga che “Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”.

Il Giudice, facendo un distinguo tra licenziamenti per ragioni economiche e disciplinari ha incasellato il licenziamento per inidoneità lavorativa nell’ambito di quelli per ragioni economiche definendo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo come una categoria frammentaria plurima composta da diverse tipologie di licenziamento che ricomprende tutte le forme di licenziamento che non siano disciplinare (orientamento confermato anche da Cass. civ. 21 maggio 2019, n. 13649).

Decisione questa che conferma l’interpretazione da ta anche dall’ispettorato del lavoro che con nota del giugno 2020 ha infatti specificato che nel blocco dei licenziamenti (art. 46 Decreto Cura Italia) è ricompreso anche l’ipotesi di licenziamento intervenuta per inidoneità sopravvenuta alla mansione.

L’inidoneità sopravvenuta alla mansione, infatti, obbliga il datore di lavoro a valutare la possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale.