Risarcimento danno non patrimoniale per il lavoratore
- 7 febbraio 2017
- opelegis
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Nel procedimento diretto ad ottenere il risarcimento del danno di natura non patrimoniale è necessario allegare, ai fini probatori, elementi di fatto dai quali si può desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito. L’onus probandi deve essere raggiunto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche. Per tali ragioni, il ristoro del danno non patrimoniale conseguenza del comportamento datoriale può dunque essere riconosciuto al lavoratore se è allegata e provata la concreta lesione in termini di violazione dell’integrità psico-fisica delle generali condizioni di vita personali e sociali. A contrario, non è risarcibile il danno qualora risulti un generico riferimento del lavoratore a situazioni di stress conseguente alla condotta del datore di lavoro, trattandosi questa di un’affermazione del danno in re ipsa (Cass. Sez. Lav., 18 gennaio 2017, n. 1185).