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Reintegrazione sul posto di lavoro e Legge Fornero

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che allorquando manchi il giustificato motivo oggettivo nel provvedimento di licenziamento, la reintegra in servizio del lavoratore costituisce l’eccezione alla regola dopo la modifica apportata dalla riforma Fornero all’articolo 18 St. Lav..

Il ripristino del rapporto di lavoro, infatti, si viene a configurare come un’ipotesi residuale, che trova concreta applicazione non soltanto se il fatto posto alla base del recesso datoriale non sussiste, ma anche a condizione che l’insussistenza sia manifesta (Cass. Civ. Lav. 10.01.2017, n. 331).

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