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Il giornalista ha diritto all’assegnazione ad una testata

I Giudice del Tribunale di Milano, con una interessante sentenza del 10 gennaio 2017, hanno riferito che il giornalista ha diritto ad essere assegnato stabilmente ad una testata. L’art. 4 del CCNL dei Giornalisti, infatti, riconosce che nella lettera di assunzione debba essere indicata con specificità la testata giornalistica di assegnazione. Tale testata può anche essere modificata nel corso del rapporto di lavoro per comprovate esigenze organizzative e produttive il tutto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2103 c.c.. A parere dell’Autorità Giudiziaria tale disposizione implica l’esistenza di un diritto del giornalista a essere stabilmente assegnato a una testata. Di fatto, le modifiche di incarico, pur possibili, devono garantire una sufficiente continuità nello svolgimento della prestazione lavorativa. Per tali ragioni, anche la grave condizione economica della datrice di lavoro non giustifica la violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 4 del CCNL. Infatti, la scelta di non procedere con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo non consente comunque una gestione del rapporto incompatibile con il fattivo sviluppo della professionalità del lavoratore (Tribunale di Milano, 10 gennaio 2017).

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