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Testimonianza del religioso

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 14.02.2017 ha sancito che non ogni confidenza ricevuta da religiosi è tutelata dal segreto ministeriale. L’Autorità Giudiziaria, infatti, in un delicato caso di violenze sessuali, ha riferito che la tutela del segreto, riconosciuta nell’ambito religioso-cattolico dall’articolo 4 della legge 121/1985, non copre qualsiasi confidenza ricevuta dagli ecclesiastici, operando detta tutela solamente ove quanto appreso venga conosciuto per ragioni proprie del ministero esercitato e non in linea generale. La Sentenza in esame, quindi, conferma la correttezza della pronuncia della Corte di Appello che ha ritenuto di tutelare comportamenti od atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio di “fede religiosa” e non anche relative alla semplice attività “sociale”, anch’essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici. Ad esempio, l’attività di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica “missione” dell’ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a ciò deputati nell’ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non viene considerato esercizio diretto della “fede religiosa” (Cass. VI Sez. Pen. n. 6912 del 14.02.2017).

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