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Responsabilità del progettista per crollo di edificio a seguito di terremoto

Per quanto attiene alla responsabilità penale per violazione degli obblighi incombenti in capo al progettista ovvero al direttore dei lavori, si evidenzia come l’obbligo di garanzia non possa andare oltre l’oggetto del rapporto contrattuale, non potendo riguardare opere che non siano state specificatamente investite dell’attività del progettista e/o direttore dei lavori. Pertanto, ove si tratti di opere del tutto autonome ed estranee rispetto a quelle già esistenti in situ o in via di realizzazione, non può pretendersi dal tecnico delle prime che si faccia carico delle obbligazioni e responsabilità connesse con la conformità e più genericamente la sicurezza di dette opere rispetto alle quali non vi è alcuna norma di diritto privato o di diritto pubblico che gli imponga e riconosca un potere di intervento (Cass. Pen. Sez. IV n. 36285 del 01.09.2016)

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