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Se il cane sbuca all’improvviso sulla strada causando un incidente, ne risponde il padrone

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire aspetti di responsabilità da danno da animali. Nel caso di specie si è occupa di un sinistro stradale causato da un cane sbucato improvvisamente su una strada statale, causando l’uscita di strada di un’automobile. La Corte ha riconosciuto la piena responsabilità del proprietario dell’animale, ai sensi dell’art. 2052 c.c. sviluppando un interessante ragionamento. Nella materia dei sinistri causati da animali domestici si “scontrano” due presunzioni di responsabilità: quella, già vista, dell’art. 2052 c.c., e quella stabilita dall’art. 2054 c.c. in capo al conducente del veicolo. In caso di urto tra un autoveicolo ed un animale concorrono la presunzione di responsabilità del proprietario o utilizzatore dell’animale e la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo. Il ragionamento degli ermellini è questo: qualora sia possibile accertare l’effettiva dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità, nulla quaestio; se non è possibile accertarla con precisione, e solo uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull’altro; se tutti possono fornire la prova liberatoria, ciascuno andrà esente da responsabilità; se nessuno la fornisce, la responsabilità graverà su entrambi. Nel caso di specie l’automobilista aveva provato che il sinistro era stato causato in via esclusiva da un cane sbucato all’improvviso davanti alla sua vettura, vincendo, così, la presunzione a suo carico; il padrone del cane, viceversa, non aveva potuto dimostrare che l’altro teneva una condotta di guida imprudente, o che si fosse verificato un altro caso fortuito (Cass. Civ. n. 4202 del 17 febbraio 2017).