Indulto

Con l’approvazione del Disegno di legge n. 881, il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato (con 245 voti favorevoli, 56contrari, e 6 astenuti), in data 29 luglio 2006, la “Concessione di indulto”, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 €. per quelle pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive. Restano esclusi da tale beneficio talune fattispecie di reato tassativamente elencate al punto 2) della legge.

L’indulto, previsto dall’art. 174 del codice penale, è un atto di clemenza generale (insieme ad altri come l’amnistia e la grazia) che non opera sul reato, ma esclusivamente sulla pena principale che viene, in tutto o in parte, condonata. Restano, di regola, escluse, da tale beneficio, le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna. Nel concorso di reati l’indulto si applica una volta sola, dopo aver cumulato le pene. Non presuppone una condanna irrevocabile. Vi sarà revoca di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Secondo il dettato dell’art. 79 della Carta Costituzionale, il potere di concedere l’indulto spetta, in via esclusiva, al Parlamento, con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Tale istituto, che trova le sue radici storiche in sistemi assolutistici e teocratici - ove competeva al sovrano, al monarca, il potere di perdonare e dispensare i suoi sottomessi dall’afflizione della pena - è stato accolto, anche ai giorni nostri, come strumento di pacificazione sociale, ossia per ragioni di opportunità politica in determinati periodi storici, per attenuare (o escludere) la punibilità di determinate condotte.

Da qui l’eccezionalità del contesto che deve legittimare il ricorso a detto istituto, in prospettiva del ripristino di una situazione di normalità.

Oggi, per contro, traspare come si abusi sempre di più di tale strumento per finalità che vanno ben al di là di contingenze di pacificazione sociale, e piuttosto sull’onda dei più svariati intenti, tra cui quelli di ridurre l’affollamento nelle carceri, o in ragione di manovre di ordine economico, o persino come slogan per consensi elettorali.

Orbene, lo scrivente ritiene che le ragioni sottese a codesto intervento legislativo siano più che altro da rinvenire nella pressante esigenza di intervenire sulla spesa pubblica, e, nello specifico, ridurre i costi per il sostentamento dei singoli detenuti e, più in generale, del già deflazionato pianeta carcerario (personale a ciò deputato, strutture, ecc.).

Tuttavia, se si potranno presumibilmente cogliere i benefici di tale intervento in campo economico (per lo meno nel breve periodo), numerose affiorano le perplessità circa le ripercussioni (più o meno aberranti) che si registreranno in altri settori. I più puntuali osservatori (in attesa delle comunicazioni ufficiali degli esperti del ministero), a tal proposito, giurano che la manovra coinvolgerà tra i 12.000 e i 15.000 detenuti (su un totale di 38.086), condannati per i più svariati reati, ma con il limite di pena detentiva, anche residua (ancora da scontare)non superiore a tre anni.

Tre anni alias 36 mesi, un tempo assai considerevole in punto pena!!

V’è da aggiungere come la clemenza così votata andrà applicata (quando il reato lo consente) anche alle migliaia di persone che sono sottoposte a misure alternative al carcere, cioè la detenzione ai domiciliari (così per 5.009 persone), la semilibertà (ora per 1.728) e l'affidamento in prova (15.685condannati). Sicché, in totale saranno liberi subito circa 20 mila persone.

Appare sconcertante, poi, che dall’elenco dei reati eccettuati da tale beneficio, non si annoverino fattispecie come l’omicidio, la rapina, l’associazione a delinquere (esclusa quella di tipo mafioso e quella finalizzata alla schiavitù, tratta di persone), o ipotesi aggravate di altri delitti.

Senza aver la presunzione di un chiaroveggente, non si fatica ad immaginare l’impatto (devastante n.d.r.) che l’ingresso di tali quantità di ex detenuti avrà sulla realtà sociale, priva, nel concreto, di strutture idonee ad accogliere e fornire assistenza a tali persone. ancora una volta si accusa l’inevitabile “gap” che separa gli intenti e i propositi del legislatore da ciò che concretamente consegue ad un suo intervento.

“Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem”

(Conoscere le leggi non consiste nel considerare solo le loro parole, bensì la loro efficacia e il loro potere)