Certificazioni e consumatori: interventi della suprema corte

Anche la giurisprudenza si schiera a fianco del consumatore a tutela di quei beni garantiti da certificazioni, sanzionando, nello specifico, quelle condotte che importino violazioni delle normative in tema di prodotti agroalimentari.

Spesso ci si chiede cosa sono e cosa significhino sigle quali “d.o.p.”, “d.o.c.”, “d.o.c.g.”? sigle ben note agli esperti del settore, ma, ahimè, il più delle volte anonime per il singolo consumatore, che, a ben vedere, risulta a tutti gli effetti l’unico destinatario.

Normativa generale di riferimento (e punto di derivazione delle varie disposizioni elaborate a livello statuale per la tutela del singolo prodotto) è costituita dal regolamento cee n. 2081/92, al quale si rinvia per una dettagliata e puntuale conoscenza della materia.

In realtà queste formule (ce ne sono diverse, anche poco pubblicizzate) costituiscono delle certificazioni volte a tutelare determinati prodotti sia con riferimento al loro nome che al marchio (attestanti, quindi, la loro origine), ponendoli al riparo da quella (“sleale”) concorrenza volta ad offrire al consumatore imitazioni di prodotti autentici.
 
Per capirci, si garantisce al consumatore finale uno standard qualitativo di un certo tipo (più controlli, determinate qualità nutrizionali, specifiche proprietà organolettiche, ect.) consentendo, in tal modo, una scelta all’acquisto più consapevole e meno illusoria.

Richiamiamo, in flash, le sigle più conosciute.

  1. d.o.p.” (denominazione di origine protetta): nasce nel 1992 solamente per i prodotti agroalimentari (eccettuati vini e bevande alcoliche). offre garanzie su diversi livelli del processo produttivo: origine, provenienza delle materie prime, luogo e tradizione quanto al processo produttivo (es. mozzarella di bufala campana).
  2. i.g.p.” (indicazione geografica protetta) meno “garantista” della sigla d.op., poiché, di fatto, nessuna caratteristica essenziale del prodotto viene garantita al 100%. è sufficiente, infatti, che una tra le varie qualità del prodotto (e non la qualità in toto dell'alimento) sia riferibile all'origine geografica. ancor più degno di nota è che nulla è garantito quanto alla provenienza delle materie prime (es. le nocciole del piemonte igp).
  3. “s.t.g.” (specialità tradizionale garantita) garantisce un prodotto che sia tradizionale, non per il legame con il territorio, ma in ragione delle particolari tecniche con cui viene prodotto (es. mozzarella stg).
  4. v.q.p.r.d.” (vino di qualità prodotto in regione determinata) assicura che la zona di origine della raccolta delle uve per la produzione di quel determinato vino sia delimitata da una zona prestabilita.
    questa tipologia di vini, comprende sia le “d.o.c.” (denominazione di origine controllata) sia le “d.o.c.g. (denominazione di origine controllata e garantita). due gli imperativi: certezza della qualità e origine del prodotto.

compiuti questi concisi quanto comodi richiami, si propongono, qui di seguito, due significativi e “freschi” (in tema, n.d.r.) interventi della corte di cassazione, che sanzionano, sotto l’alveo normativo degli art. 515 e 516 c.p. (frode nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), condotte commesse in violazione delle suesposte certificazioni.

Cass. Pen. Sez. III n. 34936/04 – “è configurabile il reato di frode nell’esercizio del commercio qualora venga consegnata all’acquirente mozzarella qualificata come di “bufala campana d.o.p.”, la quale sia stata prodotta, anche solo in parte, con latte bufalino surgelato anziché fresco, dovendosi ritenere obbligatorio, per il detto tipo di alimento, l’impiego esclusivo del latte fresco, come è dato desumere dal disposto, di cui all’art. 3 del relativo disciplinare di produzione (d.p.c.m. 10 maggio 1993), nella parte in cui stabilisce che “il latte dev’essere consegnato al caseificio entro la sedicesima ora dalla mungitura”
(ex art. 515 c.p., pena della reclusione fino a due anni o multa fino ad  €. 2.065)

 Cass. Pen. Sez. III n. 23276/04 - “In materia di sostanze alimentari il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato da legislatore con l’indicazione delle caratteristiche e dei requisiti  essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare.
Pertanto deve ritenersi non genuino il formaggio “grana padano” confezionato con latte termizzato in quanto tale procedura non è contemplata dalle disposizioni che regolano il riconoscimento della denominazione di origine con riferimento ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche merceologiche e, inoltre, priva il prodotto dei microorganismi la cui presenza nel processo di maturazione consente, tra l’altro, di distinguere il formaggio in questione”.
(ex. Art. 516 c.p., pena della reclusione fino a sei mesi o multa fino ad €. 1.032)