Il decreto "Bersani", con molta probabilità raggiungerà un risultato antitetico rispetto alla ratio posta a suo fondamento, rischiando di assicurarsi molta più fama di quanto fece, a suo tempo, il provvedimento salva-Previti o la ex-Cirielli.
Una delle questioni su cui è intervenuta la norma e che maggiormente ha fatto discutere, riguarda l'abolizione della inderogabilità dei minimi tariffari.
Sino ad oggi la parcella dell'Avvocato è stata redatta attraverso l'applicazione di un Tariffario Forense (disciplinato dal D.M. 08.04.2004 n. 127), avente importi minimi e massimi adeguati dal professionista, di volta in volta, con riferimento alla complessità della questione giuridica in esame.
Viceversa, con l'introduzione del Decreto Bersani, il legale ha facoltà di concordare con il proprio cliente un compenso, anche derogando ai citati minimi.
Se è vero che l'abolizione dei minimi di tariffari non è segno di riduzione della qualità della prestazione dell'Avvocato, è altresì veritiero che la medesima diminuzione non conduce di per sé ad un più alto grado di professionalità della prestazione stessa.
Non è certo l'abolizione dei minimi tariffari che induce l'Avvocato ad un costante lavoro di Studio e di aggiornamento della propria professionalità.
Ciò detto, lo scrivente vuole richiamare l'attenzione sugli effetti che il decreto Bersani andrà a produrre nell'ambito delle vertenze giudiziali di natura civilistica che rappresentano il maggior numero di procedimenti aperti. In linea di principio - in ossequio al dettato di cui all'art. 24 della Costituzione e all'art. 91 del Codice di Procedura Civile -, la parte che risultava soccombente in una vertenza civile era tenuta a mantenere indenne la controparte vittoriosa da ogni spesa e, in via primaria, da quelle legali.
È pacifico, infatti, che il cittadino abbia il diritto di poter tutelare un proprio diritto senza dover sostenere spese. Sicché, chi vinceva la causa, otteneva la liquidazione ed il rimborso delle spese del proprio avvocato e, ciò, quantomeno nell'ambito dei minimi tabellari cui il Giudice non poteva derogare.
Viceversa, oggi, con la riforma Bersani, se è vero che è possibile concordare liberamente il compenso con il proprio legale, il Giudicante, pronunciando sentenza, ha la facoltà di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese legali di controparte per una somma che, tuttavia, può risultare di molto inferiore al costo reale sostenuto.
Pertanto, in futuro, colui che risulta vittorioso di una vertenza sarebbe comunque gravato delle spese di Giudizio del proprio Avvocato e, ciò, privilegia i contraenti forti (quali ad esempio Banche, Assicurazioni, grandi imprese, ecc.) i quali, avendo molte vertenze, concordando con i propri avvocati parcelle minimali - inferiore ai minimi tabellari -, ostacolano in modo strumentale le pretese degli altri soggetti che, in ogni caso, devono pagare, anche in caso di esito vittorioso della causa la differenza delle spese concordate con il proprio avvocato e non liquidate dal Giudice.
È evidente che i minimi tabellari, hanno la funzione di garantire al Giudicante - che deve pronunciarsi anche sulle spese legali -, parametri certi di quantificazione economica della prestazione professionale dell'Avvocato.
Mi auspico, pertanto, un adeguamento normativo che sia effettivamente diretto a garantire al cittadino un sistema giudiziale più democratico e garantista degli interessi del cittadino.
